1. La legge 3 del 2012 permette di interrompere le azioni esecutive da parte di istituti bancari, della Riscossione Sicilia, ecc?

Si certamente la legge 3 del 2012 consente, addirittura già ancora prima che vi sia l’omologa definitiva della proposta, ed esattamente nel momento di fissazione dell’udienza per l’omologa, la sospensione di ogni azione esecutiva, e quindi pignoramento, ma anche trascrizione di ipoteca, o altra azione quale a es sequestro conservativo sui beni del debitore, sia essa l’Agenzia delle Entrate, la Riscossione Sicilia (in passato chiamata Serit) i creditori privati quindi anche fornitori, le Banche, le Società Finanziarie, ma anche gli Enti previdenziali come l’INPS o l’INAIL.

Questo infatti avviene già a seguito dell’emissione del Decreto di fissazione dell’udienza emesso dal Tribunale per la decisione in merito all’accoglimento della proposta

In particolare già dal momento in cui il Tribunale, dopo che sia stata depositata la proposta definitiva, accompagnata dalla Relazione di un Gestore della Crisi (sia esso stato nominato in precedenza dallo stesso Tribunale, o da un Organismo di Composizione delle Crisi, anche detto “OCC”) da parte del consumatore, o dall’impresa esclusa dalla legge fallimentare, se rileva la presenza dei requisiti di legge, emette un Decreto di fissazione udienza, ai sensi dell’art. 10 c.2 lett.c), che prevede: c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne’ disposti sequestri conservativi ne’ acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili (2).

In seguito allo svolgimento di detta udienza, il Tribunale si pronuncia in via definita emettendo un Decreto che, qualora di omologa, sancisce definitivamente la sospensione, e quindi il blocco, di ogni azione esecutiva o cautelare, quali pignoramenti, iscrizioni ipoteche, sequestri conservativi, sui beni e le disponibilità del debitore

  1. Cosa accade nel momento in cui un debitore che ha usufruito della legge 3 del 2012, non dovesse nemmeno adempiere o non del tutto ai suoi debiti nonostante siano stati ridotti in buona percentuale e nonostante abbia avuto la possibilità di dilazionarli ? A quel punto gli enti creditori potenzialmente potranno procedere nell’immediato e senza più alcun ostacolo?

Il debitore che, pur ammesso ai benefici della Legge 3 del 2012, risulta poi inadempiente nell’esecuzione del piano omologato dal Tribunale, si vedrà dichiarata estinta la procedura, e gli sarà precluso beneficiare della Legge 3 del 2012 per i successivi 5 anni. A quel punto i creditori potranno riprendere tutte le azioni esecutive precedenti, o intraprenderne di nuove, con gli strumenti ordinari. Ovviamente se questo inadempimento nell’esecuzione del Piano è dovuto a cause esterne dalla volontà del debitore, si potrà sempre richiedere al Tribunale, supportando la richiesta con la dovuta documentazione, di rimodulare i propri pagamenti con un ulteriore ribasso.

11 comma 5. L’accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L’accordo e’ altresi’ revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d’ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell’ articolo 739 del codice di procedura civile , innanzi al tribunale e del collegio non puo’ far parte il giudice che lo ha pronunciato (3).

7 comma 2. La proposta non e’ ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) e’ soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

Riprendendo l’ipotesi in cui invece sia immotivato l’inadempimento del debitore, vi sono altre alternative mirate a risolvere le singole esposizioni debitorie, ad esempio per i debiti per imposte e tasse, mediante ricorsi tributari, o cercare accordi singoli con i creditori, o ad esempio verificare, per quanto riguarda i mutui e finanziamenti, la presenza di usura o altre anomalie bancarie.

  1. La legge 3 del 2012, nota anche come legge salva suicidi a chi si rivolge e cosa prevede?

La Legge 3 del 2012 è stata emanata per consentire l’accesso ai benefici previsti dalle sue procedure a tutti quei soggetti che sono esclusi dalla legge fallimentare, ed in particolare: persone fisiche (consumatori), aziende agricole,  professionisti, Imprenditori non fallibili, Onlus, enti e fondazioni.

Detta disciplina innovativa prevede il risanamento di situazioni di Sovraindebitamento, cioè di eccessivi debiti rispetto alle risorse attuali e prospettiche, consentendo al debitore non fallibile, previa analisi dei requisiti soggettivi ed oggettivi, di proporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione del debito, attestato da un professionista denominato Gestore della Crisi e che verrà in seguito approvato dal Tribunale, riducendo sia l’importo totale dovuto, sia diminuendo l’esborso mensile da parte del debitore, stralciando così il totale dei debiti, in misura tale che si assicuri la ripresa di una dignitosa sussistenza della famiglia del debitore, con dei pagamenti sostenibili in forma ridotta, al fine di poter, all’esito, essere liberi dai debiti e ritornare ad essere soggetti economicamente attivi nel tessuto sociale.

Di seguito un elenco dettagliato dei soggetti ammessi:

– Il consumatore;

– Il debitore (persona fisica, società o diverso ente) che svolge attività d’impresa commerciale ma che non è soggetto né assoggettabile a fallimento né a altre procedure concorsuali, più precisamente:

– Imprenditore Ditta Individuale – Artigiano sotto soglia fallibilità;

– Impresa agricola, indipendentemente dalle sue dimensioni;

– Libero professionista, artista e altro lavoratore autonomo;

– I singoli soci illimitatamente responsabili di società cessata da oltre un anno;

– Società o ente cancellato dal registro delle imprese da più di un anno;

– Start-up innovative, indipendentemente dalle loro dimensioni;

– Società o ente che non supera le soglie di fallibilità;

– Società o ente che supera una soglia di fallibilità ma rimane sotto il limite generale di ammontare di debiti scaduti e non pagati pari a 30.000 euro;

– Società semplice – Società di persone non commerciale;

– Associazioni riconosciute e non riconosciute;

– Fondazioni, Enti lirici, Onlus;

– L’Erede dell’imprenditore defunto;

– Società professionali ex L. 183/2011, Associazioni professionali, o studi professionali associati.

  1. Per debiti che intendiamo quelli accumulati soltanto durante il periodo covid 19? Le tempistiche per potere sanare i debiti? Ci sono degli interessi da pagare?

La risposta è affermativa, si possono sanare tutti i debiti, inclusi quelli precedenti al c.d. lockdown per coronavirus. Per poter accedere alla procedura ci si può rivolgere agli Organismi di composizione delle Crisi, presenti sul territorio. Dapprima verrà analizzata la situazione complessiva del debitore o dell’impresa che intende accedere ai benefici della Legge 3 del 2012, ed in seguito nel giro di circa 30-60 giorni, a seconda delle complessità dei casi, avere completato la redazione della proposta che andrà depositata presso il competente tribunale per l’omologazione. Intanto vengono sospese le procedure esecutive di ogni tipo, anche prima quindi dell’emissione della Sentenza di Omologa.

In merito alla durata del piano, anche a seconda del tipo di procedura, la stessa può essere anche immediata, con pagamento o altro soddisfo dei creditori “in unica soluzione” a saldo e stralcio, sino ad un massimo di 6-7 anni, a seconda di diversi fattori da valutare caso per caso.

Nessun interesse dovrà essere obbligatoriamente corrisposto, difatti solitamente i piani prevedono l’assenza di interessi, ma si basano sul diminuire, e quindi stralciare, il debito complessivo per ogni singola posizione, e individuare una rata sostenibile per il debitore.

  1. C’è un tetto minimo e un tetto massimo di debiti per potere usufruire di questa legge?

Nessun limite minimo o massimo è previsto, bisogna verificare però prima se il soggetto supera o meno le soglie di fallibilità, e che sussista il perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimoni prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente“. In sostanza è insufficiente una momentanea difficoltà ad adempiere, ma bisogna accertare che la stessa sia ormai consolidata e adeguatamente motivata.

  1. Inoltre nel momento in cui, il debito sarà completamente estinto, sarà possibile per un debitore poterne usufruire una seconda volta?

Quando il debitore avrò ultimato l’esecuzione del piano, ritornerà ad essere un soggetto libero da debiti e rate insostenibili, tornando ad essere soggetto attivo nella società. Nel caso in cui in seguito dovesse incorrere nuovamente nelle stesse o altre difficoltà economiche, potrà nuovamente accedere ad una nuova procedura di cui alla Legge 3 del 2012. In questo particolare caso, però, dovranno passare per la successiva esdebitazione almeno dopo 8 anni dalla precedente.